Responsabilità e grado di consapevolezza del datore di lavoro sul rischio rumore

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Quando in ambito professionale si ha a che fare con rumori forti o vibrazioni che potrebbero nuocere alla salute dei lavoratori, il datore di lavoro a capo della azienda dovrebbe pensare alla salvaguardia sia della produzione, sia del benessere dei dipendenti, assicurandosi della necessità di effettuare una valutazione del rischio del rumore attraverso strumenti efficaci e certificati. La normativa a cui il datore di lavoro deve fare riferimento per svolgere al meglio le proprie responsabilità è contenuta nel D.Lgs 81/2008, documento nel quale vengono elencati i diversi contesti lavorativi dove il rischio rumore è presente e vengono fornite linee guida specifiche su come prevenire lo stesso, tutelando la salute dei dipendenti.

Quali sono, perciò, le responsabilità di un datore di lavoro? Quali consapevolezze dovrebbe avere in merito al rischio di vibrazioni a corpo intero o in generale?

Ai fini di una prevenzione del rischio rumore le aziende si affidano sempre a società di consulenza specializzate nell’attività di analisi e valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro per poter usufruire di un supporto professionale nella gestione degli aspetti burocratici e, a livello pratico, nella messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

Quando sono presenti in azienda il rischio rumore

Quando sono presenti dei rischi in una azienda, ogni datore di lavoro dovrebbe provvedere ad una attenta valutazione delle eventuali esposizioni a forti rumori.

Ogni tipo di intensità del rumore, valutata accuratamente con mezzi specifici, è definita dai tipi di attività esercitate direttamente sul luogo di lavoro, in cui possono verificarsi dei livelli molto alti e poco gestibili di inquinamento acustico, che potrebbe nuocere alla salute dei singoli dipendenti. Tutte le classificazioni riconosciute sono contenute nella normativa 81/2008, in cui sono anche prese in considerazione problematiche scatenate da ultrasuoni, vibrazioni di tipo meccanico, radiazioni oppure campi elettromagnetici.

Per questo, l’obiettivo del datore aziendale è quello di monitorare il contesto rischioso e tutelare la salute e il benessere dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Egli potrebbe incaricare alcuni esperti per eseguire una accurata analisi e valutazione del rischio rumore, attraverso strumenti come gli apparecchi fonometrici per analizzare una situazione difficile.

Dopo l’analisi, tutti i dati rilevati dovrebbero essere inseriti nel DVR rumore, per poi essere esaminate dallo stesso datore di lavoro, il quale ha la responsabilità an merito all’adozione delle misure preventive o protettive per i propri dipendenti.

Dove il rischio rumore è più presente?

In ogni azienda che utilizza attrezzature e dispositivi rumorosi o addirittura assordanti (spesso accompagnati anche da vibrazioni molto forti), dovrebbero applicarsi dei monitoraggi costanti del rischio rumore, attraverso strumenti specifici, come ad esempio otoprotettori o attrezzature fonometriche. In questo caso, potrebbero verificarsi dei LEP (valori) superiori alla norma superando quindi gli 80 dB: in tal caso occorre utilizzare dispositivi di controllo elettronici.

Infatti, abitualmente questo tipo di osservazione viene applicata in contesti come aziende agroalimentari, di metalmeccanica, edilizia, fonderie, falegnamerie, stabilimenti dove vengono creati il vetro e lavorate le materie plastiche. Altre aree in cui il rischio di rumore e vibrazioni è molto maggiore sono le carpenterie, i luoghi di perforazione come pozzi, cantieri e lavori in strada.

Secondo sia la normativa 81/2008 e la singola circolare 42/92, stipulata dalla regione Lazio, il rumore in moltissimi luoghi di lavoro può essere analizzato senza ricorrere a misurazioni strumentali; infatti, gli spazi in cui è possibile non applicare misurazioni di tipo acustico sono gli uffici, alcune attività di commercio come ristoranti, bar, tipografie, lavanderie, attività di estetica come i parrucchieri ed infine in carrozzerie e officine in cui sono presenti dei livelli inferiori di vibrazioni secondo la normativa vigente ( D.Lgs 81/2008). Solitamente, in questi luoghi di lavoro si verificano LEP inferiori a 80 dB (A), perciò non occorre analizzare la quantità di vibrazioni con dispositivi meccanici.

Risulta fondamentale per il datore di lavoro essere a conoscenza dei problemi che potrebbero scaturire da un ambiente di lavoro particolarmente chiassoso. Per questo è utile procedere alla valutazione rischio rumore in modo adeguato, attraverso l’intervento di professionisti capaci e in grado di rilasciare certezze sul lavoro svolto.

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